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Normativa

Protezione delle fonti

Redazione · 2026-09-28 · lettura 4 min

La protezione delle fonti è un principio cardine del giornalismo: senza la possibilità di promettere riservatezza, molte informazioni di interesse pubblico non arriverebbero mai alle redazioni. In Italia il principio ha riconoscimento costituzionale e attuazione in diverse norme.

Il fondamento

La libertà di informazione è tutelata dall'articolo 21 della Costituzione. La Corte costituzionale ha più volte collegato la libertà di stampa alla tutela del segreto professionale, riconoscendo che la riservatezza delle fonti è condizione dell'informazione.

Il segreto professionale

L'articolo 200 del codice di procedura penale riconosce ai giornalisti iscritti all'albo il diritto di non rivelare le fonti delle notizie fiduciarie. La tutela non è assoluta: cede in presenza di esigenze investigative eccezionali e di specifiche garanzie procedurali.

Le intercettazioni

Le comunicazioni dei giornalisti possono essere intercettate solo in casi limitati e con autorizzazione del giudice. La normativa ha subito modifiche nel tempo, con un equilibrio delicato tra esigenze investigative e libertà di stampa.

Obblighi deontologici

Il testo unico dei doveri del giornalista prevede l'obbligo di mantenere il segreto sulle fonti fiduciarie e di non rivelare l'identità delle persone che hanno chiesto riservatezza. La violazione ha conseguenze disciplinari.

Protezione concreta

La tutela giuridica va accompagnata da comportamenti sicuri: limitare i dati conservati, usare canali protetti, non condividere l'identità della fonte con persone non indispensabili. La legge protegge il giornalista che ha protetto la fonte.

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